Statuto

Posizione Giuridica

Art. 1

La Congregazione delle Piccole Suore della Divina Provvidenza, fondata da Madre Teresa Michele, è Ente giuridico privato, riconosciuto con Regio Decreto datato 25/4/1940, registrato alla Corte deiConti l’11/7/1940, registro 423 foglio 75 (Gazz. Uff. num. 181 del 03/08/1940).

Con decreto del presidente della Repubblica in data 23/7/1968 n. 975 ha avuto il riconoscimento della Personalità giuridica la Provincia italiana “Sacra Famiglia”, con sede in Alessandria, della Congregazione delle Piccole Suore della Divina Provvidenza (Gazz. Uff. num. 239 del 19/09/1968)

Art. 2

La personalità giuridica dà alla Congregazione, sia nel suo complesso, sia limitatamente alle singole case, la capacità di possedere beni mobili e immobili; la Provincia è soggetta alle leggi del Codice civile ed è retta dal corpo di leggi contenute nelle proprie Costituzioni.

Art. 3

Lo scopo della Congregazione dal punto di vista sociale è di collaborare, con la Chiesa e con lo Stato, per l’assistenza di persone in stato di bisogno.

Definizione della Casa

Art. 4

La Casa di riposo “Teresa Michel” con sede in via Piave n.19 Frascaro – Alessandria, è una Casa filiale della Congregazione delle Piccole Suore della Divina Provvidenza ed è direttamente dipendente dalla Provincia Italiana “Sacra Famiglia” della stessa congregazione. La  casa di riposo ha iniziato a funzionare nel 1914, per andare incontro alla necessità caritative della zona. L’ edificio è una donazione alla Congregazione della signora Angela Montel, sorella di Madre Teresa Michel.

Finalità della casa di riposo

Art. 5

La Casa di Riposo si propone di assistere materialmente e spiritualmente le persone anziane, di sesso femminile e maschile, in stato di bisogno e vuole essere per esse una casa di riposo.

Art. 6

Per raggiungere le proprie finalità, nella Casa viene provveduto al continuo aggiornamento del personale e a rendere i locali sempre più adeguati allo scopo.

Art. 7

Servendosi di mezzi della terapeutica moderna, la Casa si propone, nei limiti delle capacità intellettive degli ospiti di stimolare le stesse verso un grado di recupero a loro possibile.

Mezzi di sussistenza

Art. 8

La Casa di Riposo provvede al proprio sostentamento mediante:

a) rette di privati, enti pubblici e pensioni.

b) entrate di qualsiasi specie, non destinate ad aumentare il patrimonio.

Direzione della casa di riposo

Art. 9

La Direzione della casa è affidata a persona competente nominata dalla Congregazione, cui la Casa appartiene. Alla direzione della Casa è affiancato, con funzioni consultive, un consiglio di direzione la cui composizione è determinata da regolamento amministrativo.

Amministrazione

Art. 10

L’Amministrazione della Casa è affidata a persona delegata dalla Congregazione; all’incaricata dell’amministrazione spetta di attuare provvedimenti amministrativi atti ad assicurare il buon funzionamento della stessa.

Funzionamento della Casa di Riposo

Art. 11

La Casa funziona in base alle norme del proprio regolamento amministrativo.